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CIL, SCIA, PERMESSO EDILE. Quale PRATICA presentare in COMUNE?



Abbiniamo i vari interventi visti nel video precedente con le relative pratiche:


Per tutti gli interventi di manutenzione ordinaria:

- riparazione, rinnovo finiture necessarie ad integrare o a mantenere in efficienza gli impianti

- pannelli solari fotovoltaici, fuori da zone A (centri storici)

- pompe di calore aria-aria (climatizzatori) sotto i 12 kW termici


EDILIZIA LIBERA - ossia nessun permesso da presentare in comune.

Da questa primavera moltissimi interventi sono rientrati in edilizia libera.

https://www.ilsole24ore.com/pdf2010/E


Per gli interventi di manutenzione straordinaria:

- rinnovare o sostituire parti strutturali o realizzare ed integrare nuovi impianti (cambia l’impianto) senza aumento volume e senza cambio d’uso

- pannelli fotovoltaici in centro storico

- pompe di calore aria-aria maggiori di 12 kW termici

- altre diverse pompe di calore

- tutti gli altri interventi non definiti in edilizia libera, permesso di costruire o scia

CILA - comunicazione inizio lavori asseverata da un professionista

La CIL è stata abrogata con il decreto SCIA 2

La CILA è una comunicazione presentata dal proprietario previa asseverazione da parte di un tecnico abilitato. Con essa si possono iniziare opere e interventi di modesta entità rientranti nella cosiddetta Edilizia Libera, per la quale sussiste l'obbligo formale di comunicarne l'inizio lavori al Comune.

Il presupposto fondamentale è il rispetto di tutta la disciplina edilizia e urbanistica, degli strumenti urbanistici, regolamenti edilizi e di tutte le norme di settore comunque vigenti.


Se questi interventi eseguiti con opere strutturali - SCIA

SCIA - Segnalazione Certificata Inizio Attività

Si tratta di una procedura basata sul silenzio-assenso che forma un titolo abilitativo tacito, col quale in genere i lavori possono essere cominciati subito. Restano fermi i controlli effettuabili nei primi trenta giorni e la possibilità di annullamento in autotutela nei successivi diciotto mesi.

La SCIA è presentata nel rispetto di tutte le norme, discipline edilizie e urbanistiche, degli strumenti urbanistici e regolamenti locali, nonchè delle norme di settore.

Con la SCIA, il tecnico abilitato assevera la conformità dell'opera a tutte le norme, inoltre dichiara lo stato legittimo dell'immobile, assumendosi notevoli responsabilità penali in caso di false attestazioni.

La SCIA si presenta anche in tutti gli interventi di ristrutturazione pesante, ossia:

- interventi sulle parti strutturali

- modifica volume abitazione

- modifica al prospetto

- cambio destinazione d’uso


Infine si ha il PERMESSO DI COSTRUIRE per tutti gli interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione e ristrutturazione completa: modifiche volume, destinazioni d’uso e sagoma

Si tratta di un titolo abilitativo espresso e rilasciato dal Comune, i cui presupposti sono la conformità alla disciplina edilizia e urbanistica, agli strumenti urbanistici e regolamenti locali, nonché a tutte le norme di settore.

Altro presupposto del Permesso di Costruire è l'ottenimento di tutti i nulla osta, pareri, atti di assenso e autorizzazioni comunque denominate, ad esempio quelli sulla paesaggistica, beni culturali, antisismica, eccetera.


Ogni comune ha la possibilità di modificare la normativa nazionale, occorre quindi sempre fare affidamento ad un professionista del settore.


Se sei arrivato fino a questo punto della descrizione, vuol dire che sei seriamente interessato ad approfondire gli argomenti legati al mondo degli impianti ad energia rinnovabili.


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